ASSOCIAZIONE IMPRONTE
statuto associativo
VI - ORGANI SOCIALI
ART.6 -Gli organi sociali dell'Associazione sono:
1 - L'Assemblea Sociale
2 - Il Comitato
3 - L'Ufficio di Revisione
1 - L'Assemblea Sociale
Art.7 - Sono di competenza dell'Assemblea Scociale
a) Nominare il Presidente dell'Assemblea
b) Esaminare le trattande poste all'ordine del giorno
c) Nominare gli scrutatori, se richiesto da un socio
d) Approvare il Verbale dell'ultima Assemblea Sociale
e) Approvare il rapporto di gestione del Comitato
f) Approvare i conti e dare scarico al Comitato
g) Approvare il rapporto dell'Ufficio di Revisione
h) Nominare il Presidente dell'Associazione
i) Nominare i membri del Comitato
j) Nominare l'Ufficio di Revisione, i cui menbri
possono non essere soci
k) Modificare lo Statuto
l) Determinare la quota sociale annua.
ART.8 - L'Assemblea Sociale ordinaria viene convo-cata all'inizio di ogni anno dandone comunicazione scritta ai soci almeno 14 giorni prima, tramite e-mail salvo casi particolari.
L'assemblea Sociale straordinaria può essere convo-cata dal Comitato, se lo gudica necessario, o su do-manda di almeno 1/5 dei soci attivi.
Nella richiesta di convocazione sarà formulato l'Ordi-ne del Giorno da proporre all'Assemblea.
Ogni Socio Attivo potrà delegare un altro Socio a rappresentarlo; è ammessa una sola delega nel senso che un socio può fruire al massimo di 2 voti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a mag-gioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati tramite delega scritta
Le votazioni hanno luogo per alzata di mano a meno che 1/5 dei presenti chieda lo scrutino segreto.
Dell'Assemblea verrà redatto un Verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della
Assemblea.
2 - Il Comitato
ART.9 Il Comitato è l'Organo Esecutivo ed ha tutte le competenze che non sono espressamente devolute all'Assemblea Sociale.
Il Comitato rappresenta l'Associazione verso i terzi e ne cura gli interessi nel rispetto dello Statuto e delle decisioni dell'Assemblea Generale.
L'attività dei membri del Comitato è svolta senza compenso alcuno.
Il Comitato si compone di almeno 3 membri, provve-de alle proprie nomine interne e designa nel suo seno:
1- Il Vice Presidente che subentra nella carica del Presidente qualora costui sia vacante;
2- Il Segretario.
Il Comitato resta in carica un anno e può essere rie-letto; è convocato quando occorre dal Presidente ma almeno 2 volte all'anno.
Ogni membro del Comitato può chiedere al Presi- dente la convocazione del Comitato stesso. Il Presidente è tenuto a dar seguito alla richiesta entro un congruo termine.
Le delibere del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.
Tutti i membri del Comitato hanno uguale diritto di voto.
In caso di parità di voti, quello del Presidente vale il doppio.
3 - L'Ufficio di Revisione
ART.10 L'Ufficio di Revisione può essere composto anche da una sola persona.
Per essere Revisore non necessita la qualità di Socio.
L'Ufficio di Revisione esamina i conti dell'Associa-zione e redige un rapporto scritto da presentare all'Assemblea Sociale.
Può presentare al Comitato proposte destinate all'attenzione dell'Assemblea Sociale.
Approvato dall'Assemblea Sociale il 1° giugno 2011
I - COSTITUZIONE e FORMA GIURIDICA
ART.1 -Sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE IMPRONTE" è costituita un'Associazione con sede a Chiasso secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
II - SCOPO
ART.2 - L'Associazione ha il seguente scopo:
Sostenere con mezzi finanziari, terapeutici e morali, e con la competenza dei propri collaboratori, le attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse delle persone diversamente abili o che necessitino di sostegno psicofisico.
Nell'ambito delle sue attività umanitarie, l'Associazione promuove proprie iniziative autonome ed in collaborazione con servizi ed organizzazioni nazionali ed esteri sia pubblici che privati, in particolare Istituti, Scuole Speciali, Servizi Sociali, Associazioni di genitori e simili.
L'Associazione può assumere personale che si occupi di fornire prestazioni e cure terapeutiche.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
III - SOCI
ART.3 - Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche senza distinzione di nazionalità o di credo.
I soci si suddividono in soci attivi ed onorari, entrambi con diritto di voto, e soci sostenitori e simpatizzanti, senza diritto di voto.
SOCI ATTIVI - coloro che partecipano attivamente al conseguimento dello scopo sociale.
SOCI ONORARI - coloro che, in qualità di soci attivi, si siano distinti per la loro attività in favore dell' Associazione.
SOCI SOSTENITORI - coloro che sostengono finanziariamente l'attività dell'Associazione.
SOCI SIMPATIZZANTI - coloro che, pur non volendo aderire quali soci attivi o sostenitori, vogliono esprimere la loro simpatia all'Associazione con un modesto contributo di solidarietà.
IV - AMMISSIONI E DIMISSIONI
ART.4 La richiesta di essere ammesso all'Associa-
zione quale socio attivo deve essere formulata per iscritto da due soci attivi ed essere sottoposta alla valutazione del Comitato che emette parere positivo o negativo.
Se positivo, l'ammissione si perfeziona con il versamento della quota sociale annuale pari a Fr. 30 per il soci attivi ed a Fr. 100 per i soci sostenitori.
Il Comitato ha il diritto di non ammettere all' As-sociazione coloro che portano pregiudizio agli in-teressi e alle finalità dell' Associazione.
E' data facoltà ai non ammessi di appellarsi per iscritto all'Assemblea Sociale.
Il versamento della quota soiale annuale deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno e vale quale conferma dell'adesione all'As-sociazione.
Ai soci che, entro questo termine, non avranno versato la quota sociale sul conto dell'Associazio-ne verrà inviata una diffida per segnalare che, in caso di mancato versamento entro i 30 giorni successivi, il Comitato pronuncerà l'esclusione dandone comunicazone al socio interessato ed alla successiva Assemblea Sociale.
V - MEZZI
ART.5 - Per la realizzazione dei propri progetti l'Associazione si avvale della collaborazione di per-sone competenti per formazione specifica e/o e-sperienza, può inoltre mettere a disposizione mezzi ed infrastrutture.
L'Associazione può organizzare manifestazioni ed eventi, vendere materiali quali pubblicazioni, materiale di promozione, video etc. tutto a bene-ficio dell'Associazione e per acquisire i mezzi ne-cessari alla realizzazione dello scopo sociale.
VII - FINANZE
ART.11 - Il Patrimonio dell'Associazione è alimentato da:
1 - Quote sociali annuali
2 - Sovvenzioni pubbliche o private
3 - Donazioni o Legati
4 - Sponsorizzazioni
5 - Proventi di attività proprie
6 - Proventi del capitale proprio
VIII - RESPONSABILITA'
ART.12 - L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio capitale sociale esclusa ogni responsabilità personale dei suoi soci o dei membri del Comitato.
I soci non possono vantare diritti verso il patri-monio dell'Associazione.
IX - CONTESTAZIONI
ART.13 - Ogni socio ha per legge il diritto di con-testare davanti al Giudice le risoluzioni contrarie alla legge o agli statuti, ch'egli non abbia consentite, entro il termine di 30 giorni dalla data della Assemblea che si vuole contestare.
X - ESERCIZIO CONTABILE
ART.14 - L'esercizio contabile termina il 31 dicembre di ogni anno.
XI - REVISIONE DELLO STATUTO
ART.15 La revisione dello Statuto è decisa dalla Assemblea Sociale.
Proposte motivate al riguardo possono venire formulate per iscritto sia dal Comitato che da almeno 3 Soci congiuntamente.
La proposta di modifica dello Statuto deve essere comunicata per iscritto ad ogni Socio con la con-vocazione dell'Assemblea Sociale ordinaria o stra-ordinaria che ne dovrà dibattere come trattanda specifica.
La revisione dello Statuto deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea Sociale.
XII - SCIOGLIMENTO
ART.16 Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea
Sociale alla quale siano presenti i due terzi dei Soci
in prima convocazione. In seconda convocazione non vi sarà più quorum. Per decidere lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
L'oggetto dello scioglimento deve essere previsto nell'Ordine del Giorno.
L'Assemblea nominerà un liquidatore.
In caso di scioglimento, L'Associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di una Corpora-zione o un Istituto al beneficio dell'esenzione fiscale, che persegua scopi ed obiettivi analoghi nella Svizzera Italiana ed in Insubria.
Lo scioglimento può avvenire nei casi previsti dal Codice Civile.
XIII - DISPOSIZIONI FINALI
ART17 Il presente Statuto sostituisce il precedente dopo approvazione dell'Assemblea Sociale.
ART.18 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto tornano applicabili le norme del Codice Civile Svizzero.